Nomina esecutore testamentario

. Per poter prendere possesso di un’eredita` in Thailandia e` necessario nominare un esecutore testamentario. Pratiche e procedure.
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Nomina Esecutore Testamentario.
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Per poter disporre di un'eredita` in Thailandia e` essenziale ed obbligatorio ottenere preventivamente nomina quale


Esecutore Testamentario


LISTA DOCUMENTI PER NOMINA AD ESECUTORE TESTAMENTARIO
- Lista eredi legittimi (Moglie, figli, genitori se viventi)
- Certificato di morte * 
* Secondo la normativa vigente, D.P.R. 445/2000, in teoria, il certificato di morte originale dovrebbe essere legalizzato dalla prefettura (U.T.G. Unita` Territoriale di Governo) e poi vidimato da un'autorita` consolare Thai in Italia. Tuttavia possiamo tradurlo e richiedere all'ambasciata italiana di apporre il timbro "Seen at the Embassy" oltre a rilasciare la conformita` della traduzione. Procedura, fino ad oggi, normalmente accettata dai tribunali locali.
- Certificato nascita Esecutore. 
- Estratto famiglia del defunto (comprovante assenza o presnza di figli e coniuge e/o altro rapporto di parentela con l'esecutore (ovvero dichiarazione notarile di chi siano gli eredi legittimi rilasciata in conformita` alle norme thailandesi, non italiane**).
- Fotocopia passaporto defunto.
- Fotocopia passaporto esecutore con firma in calce.
- Indirizzo defunto.
- Titoli di proprieta`.
- Libretti Bancari. 
- Assenso scritto alla nomina ad esecutore terstamentario (certificato da consolato Thai o notaio) sottoscritto da tutti gli eredi ** da noi redatto in Italiano ed in Thai.
- Nomi e data di decesso genitori del defunto.
- Mandato di nomina avvocato per la presentazione della petizione. 
- Traduzioni certificate in lingua Thai di tutti i documenti richiesti.
 
PROCEDURA E TEMPISTICA
Procedura.
La presenza fisica dell'esecutore e` strettamente necessaria nel corso della prima udienza e assolutamente consigliabile dopo il passaggio in giudicato della stessa. Dunque saranno necessari due viaggi: il primo onde ottenere la nomina di esecutore testamentario dal tribunale, il secondo (dopo il passaggio in giudicato della sentenza e senza limiti di tempo, per poter prendere legalmente e materialmente possesso dei beni del defunto).
Tempistica
- Udienza per la nomina presso il tribunale: 45 giorni dalla presentazione della petizione corredata dell'intera documentazione (Puo` essere richiesto al tribunale di fissare un udienza in data piu` lontana, ma non piu` ravvicinata);
- Presa di possesso dei beni: almeno 30 giorni dopo l'emissine della sentenza di nomina, oltre ai tempi tecnici necessari per l'ottenimento del cerificato di passaggio in giudicato. 
 
** NB: Al coniuge spetta il 50% di quanto acquistato dal de cuius in comunione di beni, oltre ad una parte pari agli altri eredi di primo grado per il restante dell'intero patrimonio.
Ovvero il restante 50% verra` diviso in parti uguali tra: coniuge, figli e genitori del de cuius. 
In assenza di coniuge, figli o genitori il patrimonio verra` assegnato ai parenti piu` prossimi del de cuius fino al sesto grado.



Ereditare in Thailandia
 
 

 

Come prendere possesso di fondi bancari

1) Per poter accedere ai fondi del de cuius (persona deceduta della quale si reclami l'eredita`) la legge thailandese richiede tassativamente la nomina di un "Esecutore Testamentario". 
Tale nomina può essere ottenuta soltanto attraverso la sentenza di un tribunale. La maggior parte degli istituti bancari richiedono, oltre al dispositivo (sentenza) il passaggio in giudicato della stessa.

Oltre alla sentenza e al certificato del passaggio in giudicato della stessa, le banche richiedono l'esibizione dei seguenti documenti in originale: certificato di morte, passaporto del defunto, passaporto dell'Esecutore Testamentario, libretto bancario e la presenza di due testimoni.

Il certificato di passaggio in giudicato può essere rilasciato dal tribunale non prima di 30 giorni dopo la sentenza e a volte e` necessario attendere un'ulteriore settimana per poterlo effettivamente ritirare.
NB: I fondi possono essere consegnati all'avente diritto con assegno circolare o contanti. Cifre inferiori o equivalenti ad un controvalore di 50,000 U.S.$,  possono essere trasferite su conto estero dell'avete diritto senza particolari formalita`. 
Per poter aprire un conto di deposito bancario in Thailandia (e dunque depositarvi i fondi ricevuti in eredita`) e` oggi strettamente necessario aver preventivamente ottenuto un visto di residenza annuale o, per gli iscritti AIRE (Associazione Italiani Residenti all' Estero), una dichiarazione di residenza dell'ambasciata italiana a Bangkok. 

Come prendere possesso di proprieta` immobiliari.

Per poter prendere possesso, vendere o trasferire ad altri proprieta` immobiliari appartenenti all'asse ereditario sara` necessario presentare la stessa documentazione qui sopra descritta presso il Land Department corrispondente al nostro "catasto" urbano.
Qualora si intendesse vendere i beni immobiliari ereditati dovra` essere richiesta l'iscrizione sulgli atti di prorieta` (chanot) della dicitura "esecutore testamentario" senza trasferire la proprieta` degli stessi a proprio nome. E` questo un punto di importanza essenziale onde evitare una doppia, costosissima tassazione. Qualora infatti la propieta` dei beni venisse registrata a nome degli eredi, in caso di vendita entro 5 anni dalla trascrizione, verra` applicata una tassa specifica (Specific Business Tax) che, a conti fatti, equivale a quasi il 10% del valore catastale dell'immobile. Al contrario, la mera registrazione degli eredi quali "esecutori testamentari" evitera` spese superflue. Consigiamo fortemente di ricorrere all'assistenza di uno studio legale competente in materia. 

Tasse successorie
La nuova riforma legislativa prevede l'applicazione di tasse successorie soltanto per patrimoni ereditari superiori ai cento milioni di baht.
Tuttavia e` bene ricordare che per quanto concerne i beni immobili verra` applicata una tassa comunale che sara` altresi' conteggiata retroattivamente sui fabbricati corrispondente al 15% annuo del "reddito" teoricamente ottenibile dalla locazione degli stessi, indipendentemente dal fatto che i fabbricati  siano stati "effettivamente" dati in locazione.